Cosa si rischia ad andare contro un muro di gomma?
Di essere spinti indietro al punto esatto di partenza.
Questa è la sensazione che molti imprenditori provano quando decidono di non affidare la cessione della propria azienda ad un’agenzia specializzata nella compravendita di attività commerciali ma di optare per un approccio FAI DA TE.
La complessità di informazioni e di aspetti da gestire propria della cessione di un’azienda implica il possesso di know-how specifico fondamentale per riuscire a portare a termine con successo la trattativa.
Prima di tutto è necessario avere ben chiaro in mente in che cosa consiste la cessione di un’azienda e quali sono le normative civilistiche da rispettare.
Durante la cessione di un’attività commerciale e di un’azienda sono aspetti da non sottovalutare:
Facciamo un piccolo passo indietro, ricordando come l’articolo 2.555 del Codice Civile definisce l’azienda:
“Un complesso organizzato di beni a disposizione dell’imprenditore per l’esercizio della sua impresa”.
Il primo step dell’iter di cessione di un’azienda coincide pertanto con il calcolo dell’esatto valore di mercato dell’organizzazione tenendo conto del valore dell’avviamento commerciale e di tutti gli elementi che costituiscono la patrimonialità dell’impresa.
Ecco dunque altre due importanti definizioni da ricordare:
In questo panorama la cessione di un’azienda si configura come un’operazione di carattere straordinario che permette all’imprenditore di cedere a terzi tutta l’impresa o una parte di questa a seguito del pagamento di un determinato prezzo.
Un imprenditore che decide di seguire la strada della cessione può scegliere di:
Questo discorso vale anche quando la cessione riguarda un ramo dell’azienda.
Come approcciarsi alla cessione di un ramo d’azienda e come gestire tutte le criticità collegate a questo tipo di operazione? LEGGI IL NOSTRO ARTICOLO PER SCOPRIRLO!
L’operazione di cessione di un’azienda è regolata dall’articolo 2112 comma 5 del Codice Civile secondo il quale si parla di trasferimento aziendale quando viene innescata una qualsiasi operazione che determina un cambiamento nella titolarità dell’organizzazione.
L’articolo 2343 si occupa invece del prezzo di vendita dell’azienda che deve essere stabilito da un tecnico mediante perizia ed inserito all’interno del Bilancio Straordinario di cessione.
Secondo quanto stabilito dalla norma dovranno essere eseguite delle scritture contabili di fine esercizio rettificando le poste di bilancio precedenti alla cessione dell’azienda per poi calcolare la plusvalenza associata alla cessione.
La plusvalenza è la differenza tra il prezzo di cessione ed il valore contabile delle attività e delle passività aziendali che assume un valore diverso per le parti coinvolte nell’operazione.
Se per l’imprenditore la plusvalenza è l’utile di cessione, per la nuova proprietà rappresenta l’avviamento il cui valore dovrà essere riportato nel bilancio di apertura ad operazione conclusa.
L’obbligo di redigere in forma scritta l’atto che regola e sancisce la cessione d’azienda e il divieto di concorrenza sono altri due aspetti importanti della sfera normativa che è bene considerare quando si affronta la cessione di un’azienda.
Il primo aspetto viene regolato dall’articolo 2556 del Codice Civile secondo il quale l’atto di cessione deve essere redatto come atto pubblico o scrittura privata autenticata affinché possa essere iscritto nel Registro delle Imprese entro 30 giorni dalla firma.
Il divieto di concorrenza viene invece regolato dall’articolo 2557 dello stesso codice e nega al precedente proprietario dell’organizzazione aziendale di intraprendere in proprio per interposta persona dopo la stipula del contratto di cessione un’attività concorrenziale simile a quella precedente.
Ad accrescere il grado di complessità associato alle operazioni di cessione di un’azienda troviamo la gestione della successione dei contratti, dei debiti e dei crediti presenti al momento della firma dell’atto.
Fatta eccezione per i contratti di carattere personale, si parla di successione automatica verso la nuova proprietà per tutti i contratti che riguardano i rapporti di lavoro e tutte le relazioni più importanti.
Per quanto riguarda debiti, crediti e altri aspetti di carattere fiscale la questione non è così semplice.
Nella cessione di un’azienda i debiti sono regolati dall’articolo 2560 del Codice Civile.
Secondo quanto stabilito dalla norma la parte cedente risponderà in solido con la parte alienante per tutti quei debiti presenti in contabilità che sono stati contratti prima della cessione.
Si deve quindi procedere ad un’accurata analisi della situazione debitoria ottenendo un quadro chiaro delle eventuali pendenze.
Una volta evidenziati i debiti sarà poi frutto della volontà negoziale delle parti procedere a:
Anche i crediti sono oggetto di cessione automatica dal venditore all’acquirente nell’esatto momento in cui viene registrato l’atto di cessione presso il Registro delle Imprese.
La gestione dei contratti di lavoro in essere rappresenta un aspetto molto delicato durante la cessione di un’azienda.
Entrambe le parti, ovvero acquirente e venditore, rispondono in solido dei contratti di lavoro in essere procedendo con l’eventuale pagamento degli stipendi ancora dovuti.
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