La cessione di un ramo d’azienda è scelta necessaria quando, a seguito della periodica analisi reddituale, emerga un utile inferiore alle aspettative, al denaro investito o addirittura una perdita di uno specifico settore.
In tali circostanze, sempre dopo una valutazione costi/benefici, spesso è più fruttuoso dismettere un settore (ramo d’azienda) poco redditizio per accrescere la produzione dove l’impresa genera maggiori utili.
Scopriamo dunque come approcciarsi alla cessione di un ramo d’azienda ed alla gestione delle criticità ad essa collegate (debiti/crediti/rapporti di lavoro/licenziamenti).
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Da un punto di vista normativo è l’articolo 2112 del Codice Civile che si occupa di fornire una definizione tecnica del termine ramo d’azienda, descrivendolo come una parte dell’azienda il cui funzionamento da un punto di vista organizzativo è autonomo rispetto all’impresa stessa.
Il singolo ramo può essere oggetto di cessione ed il contratto di vendita avrà come oggetto il trasferimento della sua titolarità da un soggetto cedente ad uno cessionario.
Le parti coinvolte nella cessione possono essere:
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Prima di guardare più da vicino come gestire le questioni relative ai debiti e ai dipendenti, riteniamo che sia importante soffermarsi sulla normativa di riferimento che regola la cessione di un ramo d’azienda.
Come nel caso della cessione di un’intera impresa, l’articolo da prendere come riferimento è 2112 del Codice Civile poiché in questo modo è possibile offrire la massima tutela ai contratti ceduti specie quelli relativi ai creditori e ai dipendenti del cedente.
Tutti i dipendenti assunti passano automaticamente nella nuova proprietà senza perdere i loro diritti, ovvero: TFR, ferie maturate, scatti di anzianità e ROL.
L’articolo 2560 del Codice Civile si occupa di garantire la massima tutela ai creditori del ramo d’azienda oggetto di cessione.
Il soggetto cedente può considerarsi libero da ogni vincolo e dovere nei confronti dei propri creditori soltanto se questi sono d’accordo: questo permette di tutelare le garanzie del creditore nell’eventualità in cui la parte acquirente avesse un patrimonio inferiore.
La parte cedente continua a rispondere in solido insieme al cessionario a patto che non venga stipulato un accordo contrario con i creditori.
A garanzia delle parti è nostra consuetudine, a fronte di un accordo preliminare, che parte cessionaria venga delegata per la richiesta dei carichi pendenti che deve risultare negativa.
L’articolo 2112 del Codice Civile tutela i diritti dei dipendenti che con la cessione del ramo di azienda non perdono di fatto nessuno dei diritti acquisiti con la precedente proprietà, ma può accedere che siano gli stessi ad opporsi al trasferimento.
La continuità contrattuale che la normativa cerca di garantire può essere messa in discussione se i lavoratori non manifestano il loro dissenso a questo passaggio di proprietà.
A questo punto sono due le circostanze che la nuova proprietà si trova a gestire:
Quando la ricerca di una nuova mansione non si conclude in modo positivo al lavoratore che si è opposto al trasferimento restano due alternative: accettare a malincuore la nuova proprietà e conservare la sua precedente mansione, oppure scegliere di non accettare la nuova proprietà.
Questa rappresenta l’unico caso in cui, nell’ambito della cessione di un ramo d’azienda, il licenziamento è legittimato da cause oggettive.
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